Art. 1 ‒ DENOMINAZIONE. È costituita lʼAssociazione culturale denominata “EXTRA Factory”.
Art. 2 ‒ SEDE E DURATA. LʼAssociazione ha sede in LIVORNO (LI), via della Pina dʼOro, 2. LʼAssociazione ha durata illimitata.
Art. 3 ‒ OGGETTO E SCOPO. LʼAssociazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro. LʼAssociazione ha lo scopo di promuovere la cultura e lʼarte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa ed aperta che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità. In particolare essa si propone di:
• promuovere la fotografia, le arti visive, pittoriche e lʼarte contemporanea in tutte le sue forme; promuovere il teatro, il cinema, la cultura musicale e le arti letterarie, anche attraverso lʼeventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come gallerie, musei, sale cinematografiche, cine club, biblioteche, sale da concerto, teatri, centri culturali;
• organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, cinematografici ed espositivi; organizzare convegni e dibattiti pubblici; pubblicare testi, libri, riviste, fanzine e cataloghi, online e cartacei; creare siti internet relativi alle attività sopraindicate; pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo; gestire archivi artistici, fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie;
• digitalizzare archivi, opere dʼarte e audiovisive, elaborare progetti culturali e artistici attraverso i nuovi media e la tecnologia digitale e produrre materiale artistico su supporto digitale;
• sostenere lʼinterscambio culturale e artistico tra Italia e tutti gli altri paesi del panorama internazionale;
• organizzare viaggi educativi e culturali e visite guidate di carattere artistico e culturale;
• organizzare corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche e di aggiornamento in relazione alle discipline fotografiche, cinematografiche, artistiche, multimediali, teatrali, letterarie, musicali, alla comunicazione e ai mass media;
• tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali locali, italiani e internazionali;
• svolgere attività di informazione, consulenza, comunicazione, editoria, progetti di traduzioni di opere artistiche e culturali in genere;
• produrre e promuovere opere audiovisive, documentari, video-reportage e lavori fotografici, anche in ambito di progetti di cooperazione internazionale;
• valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili ed organizzare iniziative di educazione allʼimmagine (cinema, fotografia, video arte, arte digitale, arte contemporanea) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali;
• diffondere la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose e di genere;
• collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;
• organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali, letterari, musicali, teatrali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati da enti locali, dalla Regione, dallo Stato e dalla Unione Europea. Per il raggiungimento degli scopi enunciati, lʼAssociazione si potrà avvalere delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee allʼassociazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare lʼattività da essa svolta. LʼAssociazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative. LʼAssociazione può aderire, con delibera da adottarsi dalla assemblea dei soci, ad altre associazioni o enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali. In via sussidiaria e non prevalente lʼassociazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. LʼAssociazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 4 ‒ PATRIMONIO ED ENTRATE. Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni immobili e mobili, registrati e non, che pervengono allʼAssociazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di Euro 300 (trecento). Per lʼadempimento dei suoi compiti, lʼAssociazione dispone delle seguenti entrate:
• dei versamenti effettuati dei soci fondatori; dagli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;
• dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono allʼAssociazione in qualità di soci ordinari;
• dei contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di Istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane e estere;
• dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
• degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
• delle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Lʼadesione allʼAssociazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti allʼAssociazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per lʼammissione e lʼiscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento della Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili a terzi.
Art. 5 ‒ SOCI. Sono soci dell’Associazione: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci Onorari. Sono Soci Fondatori i firmatari dell’atto costitutivo; hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari. Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza e che sono in regola con il versamento della quota sociale. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nelle assemblee convocate dal Presidente. Il voto può essere espresso direttamente o per delega. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione alla prima riunione successiva. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall’Associazione stessa. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. Sono Soci Onorari coloro i quali, su delibera del Consiglio Direttivo, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari salvo il versamento della quota sociale.
Art. 7 ‒ LʼASSEMBLEA. Lʼassemblea dei soci è lʼorgano sovrano dell’Associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. LʼAssemblea si riunisce almeno una volta allʼanno per lʼapprovazione del bilancio.
Lʼassemblea:
• nomina i membri del Consiglio Direttivo;
• elegge il Presidente allʼinterno del Consiglio Direttivo;
• delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
• approva eventuali regolamenti che disciplinano lʼattività;
• delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione;
• delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
• delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.
LʼAssemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta affissa nei locali dell’Associazione e inviata tramite email a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. Lʼassemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Un socio può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche dell’atto costitutivo e lo statuto, le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati. Lʼassemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente, o in mancanza da altra persona designata dagli intervenuti. Di ogni riunione della assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art. 8 ‒ IL CONSIGLIO DIRETTIVO. LʼAssociazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri, eletti dall’assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per lʼattuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo allʼassemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione da sottoporre allʼapprovazione dell’assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente, tramite e-mail indicante la data, lʼora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui qualideliberare, inviata a ciascun ciascun consigliere almeno cinque giorni prima dellariunione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano. Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Art. 9 ‒ IL PRESIDENTE. Il Presidente eletto dall’Assemblea allʼinterno dei componenti del Consiglio Direttivo ‒ ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo il Vice Presidente ‒ rappresenta legalmente lʼAssociazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede lʼAssemblea ed il Consiglio Direttivo, cura lʼesecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica lʼosservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione.
Art. 10 ‒ IL SEGRETARIO. Il segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell’Associazione.
Art. 11 ‒ IL TESORIERE. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.
Art. 12 ‒ LIBRI DELLʼASSOCIAZIONE E PUBBLICITA’ DELLE ATTIVITA’ SVOLTE. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, lʼAssociazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell’Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti. Tutte le attività dell’Associazione sono comunicate ai Soci via e-mail.
Art. 13 ‒ IL BILANCIO. Lʼesercizio dell’Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio da sottoporre allʼapprovazione dell’assemblea.
Art. 14 ‒ AVANZI DI GESTIONE. È vietato allʼAssociazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. LʼAssociazione ha lʼobbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 15 ‒ SCIOGLIMENTO. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei soci. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 16 ‒ CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. Lʼarbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, lʼarbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui ha sede lʼAssociazione.
Art. 17 ‒ RINVIO. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.